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Risultati rapporto Inail diabete e lavoro
(primi risultati della valutazione del rapporto diabete e lavoro)

Risultati rapporto Inail diabete e lavoro
primi risultati della valutazione del rapporto diabete e lavoro

INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Primi risultati della valutazione del rapporto diabete e lavoro effettuata mediante l'utilizzo di un questionario semistrutturato.

LIOTTI Francesco*, ROMANO Loredana **, PALMIERI Alessandra**, SAVINO Ennio***, GRASSI Alfredo****.

*     Dipartimento di Medicina Sperimentale. Sezione di Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale. Seconda Università degli Studi di Napoli
**   Specialista in Medicina del Lavoro
***  Dirigente Medico INAIL - Sede di Lecce
**** Dirigente Medico INAIL - Sede di Napoli

Riassunto

La salvaguardia del Lavoratore diabetico trova la sua forma normativa nella legge 115/87. Non sussistono, però, ad oggi, chiare e codificate indicazioni per il Medico Competente che deve valutare l'idoneità del lavoratore diabetico alla mansione specifica.
L'indagine condotta dagli AA.  ha evidenziato che sia i Medici di medicina generale che i Diabetologi non svolgono attività di orientamento professionale del paziente diabetico.
È stato, quindi, elaborato un questionario semi-strutturato per la valutazione del rapporto diabete e lavoro, auto-somministrato a lavoratori diabetici.
Da tale analisi è emerso che, solo con un approccio multidisciplinare alla problematica diabete e lavoro che consenta una corretta organizzazione del modello assistenziale, insieme ad un oculato impiego delle risorse disponibili, si può ottenere il massimo beneficio per il lavoratore diabetico, evitando ripercussioni sulla patologia metabolica.

        
Premessa
Il diabete mellito dal 1961 è riconosciuto come una malattia sociale, per l'ampia diffusione tra la popolazione, perché può colpire soggetti in età produttiva ed anche perché le sue complicanze croniche comportano un notevole impatto socio-sanitario con gravi conseguenze ai fini lavorativi. Tuttavia la malattia diabetica ancora oggi, non appare adeguatamente esaminata nei suoi rapporti con l'ambiente di lavoro sia per quanto riguarda l'influenza di quest'ultimo sull'insorgenza e sull'aggravamento della malattia sia per quanto concerne l'inserimento del diabetico nel mondo del lavoro.
È la Legge n° 115/87 “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito” che sancisce il diritto del diabetico al lavoro, di essa, però, manca ancora la parte applicativa. Attualmente le condizioni di lavoro sono nettamente migliorate sia in termini di entità della fatica, sia in termini di grado di rischio fisico e/o chimico, ma sono aumentate le occasioni di stress ricorrente, correlate al lavoro organizzato (lavoro a turni, lavori ripetitivi, lavori di controllo....etc).
Inoltre, ancora oggi, esistono difficoltà di impiego lavorativo per i diabetici, più soggetti alla perdita o alla necessità di variazione dell'occupazione lavorativa rispetto ai non diabetici e, spesso, discriminati.
Esiste, dunque, discrepanza tra una legislazione che apre in maniera indiscriminata al diabetico il mondo lavorativo e quest'ultimo che oppone difficoltà e resistenza al suo inserimento.
C'è quindi la necessità di un intervento mirato sia a tutelare lo stato di salute del lavoratore diabetico sia a preservare l'ambiente di lavoro.

Entità del problema: prevalenza di diabete nella popolazione adulta.
Nel Mondo al 1997 si stimavano 124 milioni di diabetici, nel 2003 sono diventati 140 milioni, la previsione per il 2010 è di 230 milioni di diabetici.
Negli USA vengono segnalati ogni anno circa 200.000 nuovi casi di diabete mellito e la percentuale della popolazione mondiale affetta dalla malattia viene stimata tra l'1 e il 5%, con una lieve prevalenza del sesso femminile (circa il 25% in più rispetto ai maschi). In alcuni paesi (Scandinavia, Regno Unito, USA, Polonia) è stato dimostrato, negli ultimi 20 anni, un aumento della incidenza (casi nuovi per 100.000 abitanti per anno) del diabete di tipo 1.
Si calcola che in Italia ci siano 2,5 milioni di diabetici, interessando, sia nella forma conclamata che in quella latente, il 6-9 % della popolazione.
Per quanto riguardo l'ambiente lavorativo, sono stati messi in evidenza tassi di prevalenza del diabete nettamente superiore a quelli riscontrati nella popolazione generale. In relazione all'età lavorativa è interessante sottolineare come circa il 50% dei diabetici occupa una fascia di età compresa tra i 45 ed i 65 anni e ben un 22 % ha un'età compresa tra i 22 ed i 45 anni e solo un 8 % un'età inferiore ai 22 anni.

Diabete e lavoro
L'avviamento al lavoro di un soggetto diabetico comporta la soluzione di alcuni problemi tra cui la scelta del tipo di lavoro ed il superamento di un atteggiamento discriminatorio, ancora diffuso, tra i datori di lavoro.
Un soggetto diabetico, prima di accedere al mondo del lavoro, deve essere adeguatamente educato ed istruito ad avere coscienza della sua condizione, a ben controllare il suo stato metabolico, attraverso una idonea terapia dietetica e farmacologica, a praticare l'autocontrollo domiciliare e visite periodiche per evidenziare il più precocemente possibile la comparsa delle complicanze croniche.
Deve, inoltre, conoscere le possibili influenze negative delle varie attività lavorative e dell'ambiente di lavoro sul compenso metabolico e sul suo stato di salute ed anche la possibilità che lui stesso possa determinare condizioni lesive per gli altri; così per es. una crisi ipoglicemica può determinare danni non solo alla sua persona, ma anche ad altri lavoratori o a persone a lui affidate.
Un importante ostacolo da superare è la diffidenza del datore di lavoro, nei riguardi del lavoratore diabetico. Il datore di lavoro, infatti, è spesso timoroso che il diabetico non possa mantenere gli standard lavorativi degli altri dipendenti e che possa frequentemente assentarsi per malattia.
È ormai condiviso da tutti gli addetti ai lavori (diabetologi, medici dei lavoro, assistenti sociali, associazioni dei diabetici, etc) che il diabete mellito, ben compensato, non debba rappresentare un ostacolo per l'inserimento nel mondo del lavoro e non implica una riduzione della capacità lavorativa; solamente le manifestazioni acute di scompenso e le complicanze croniche tardive possono compromettere le prestazioni psico-fisiche del lavoratore. Sono, pertanto, i pregiudizi, la scarsa conoscenza dei progressi compiuti dalla ricerca e dalla terapia che possono rendere ragione degli atteggiamenti preclusivi di alcuni datori di lavoro.
La legge 115 del 16 marzo 1987, emanata per interessamento delle varie associazioni diabetologiche, allo scopo di tutelare il diabetico nel luogo di lavoro e prevenire qualsiasi discriminazione, all'art. 1, lettera d, indica la necessità di “agevolare l'inserimento del diabetico nella scuola, nelle attività sportive e nel lavoro” ed all'art. 8 comma 1 esclude qualsiasi forma di discriminazione nei riguardi dei malati di diabete, riconoscendo loro il diritto di accedere, ove le loro condizioni fisiche lo permettano, a posti di lavoro sia pubblici che privati, ottenere l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado e l'accesso alle discipline sportive.
Tale legge ha rappresentato una conquista sociale di notevole importanza e, nonostante siano trascorsi più di 15 anni, non tutte le regioni hanno adempiuto alla sua attuazione e, per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, persistono ancora molte remore.
È comunque indispensabile considerare che l'ambiente di lavoro può incidere negativamente sulle condizioni endocrino-metaboliche dei lavoratori e di quelli con diabete in particolare, attraverso quattro meccanismi :
Costo energetico del lavoro  Fattori fisici ambientali
Organizzazione del lavoro Fattori chimici ambientali


I fattori occupazionali che possono rivelare o aggravare la malattia diabetica o facilitarne le complicanze sono:
· Fattori psico-somatici
· Sforzi fisici eccessivi
· Sedentarietà
· Agenti fisici (sbalzi di temperatura, squilibri di pressione atmosferica, rumore intenso)
· Agenti chimici: metalli (piombo, mercurio, bismuto, arsenico, idrogeno arsenicale, manganese, selenio, tallio, cobalto, dicromato di sodio), solventi (solfuro di carbonio, acetone, tricloroetilene), derivati del benzolo, ossido di carbonio, glicoli, cianuri, pesticidi (vacor, amitraz), idrocarburi aromatici alogenati (TCDD)

Ribadendo quanto prevede la legge n. 115/87, non la malattia diabetica, quanto piuttosto le sue complicanze, possono indurre una condizione invalidante, poichè la malattia priva di complicanze “....non costituisce motivo ostativo per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali...”
Le tre condizioni prevalenti di ridotta attitudine al lavoro che differenziano i soggetti diabetici dalla restante popolazione riguardano la rotazione su turni, la guida professionale ed i lavori ad altezza dal suolo. Tali condizioni di disagio lavorativo, ad esclusione del problema relativo alla turnazione, sono quasi ad esclusivo appannaggio dei diabetici insulino-dipendenti, per i quali è importante considerare anche l'impegno visivo quale conseguenza di complicanza retinopatica. In particolare, la rotazione su turni non consente al diabetico una costanza temporale di abitudini terapeutiche ed alimentari.
Allorquando il diabetico presenta le classiche complicanze croniche dalla malattia come la retinopatia, la nefropatia, la neuropatia eo malattie cardiovascolari deve essere impiegato in mansioni, anche diverse da quelle per le quali era stato assunto, ma compatibili con le attuali condizioni psico-fisiche.
Tenendo presente che la giurisprudenza conferisce al medico competente il diritto/dovere di formulare il giudizio d'idoneità alla mansione specifica e che l'espressione di tale giudizio non prevede termini quali “si consiglia/non si consiglia”, bensì idoneo/non idoneo/idoneo con limitazioni”, è essenziale elaborare standard oggettivi, che abbiano adeguato riscontro normativo, per stabilire la compatibilità tra la malattia diabetica e la mansione specifica, per rendere quanto più omogenea ed obiettivabile la gestione di tale problematica.
È necessario, dunque, chiedersi chi e come debba svolgere la formazione del diabetico in fase di avviamento al lavoro. Ritenendo che questa funzione fosse peculiare del medico di medicina generale eo del diabetologo, sono stati interpellati medici di medicina generale e diabetologi di Napoli i quali hanno riferito di non svolgere attività di orientamento al lavoro, non essendo prevista dalla convenzione Nazionale e Regionale.  
È, quindi, compito del medico competente fornire al soggetto diabetico, entrato a far parte di una realtà lavorativa, informazioni circa l'eventuale influenza delle attività lavorative e dell'ambiente di lavoro sul compenso metabolico e sul suo stato di salute e circa la possibilità che la sua condizione patologica possa arrecare danni a terzi.

Materiali e metodi
Per formulare una proposta di gestione del lavoratore diabetico è stato elaborato un questionario semi-strutturato (Tabella I) per la valutazione del rapporto diabete e lavoro. La scheda è stata auto-somministrata a lavoratori diabetici reclutati presso i centri di diabetologia e gli studi di medicina generale. Essa comprende la raccolta dei dati anagrafici, dei dati antropometrici, una breve anamnesi sullo stile di vita ed, inoltre, la terapia assunta, i valori glicemici e di HbA1c, la presenza o meno di complicanze e/o la presenza di altre patologie associate, ed, ancora, una valutazione del grado di compenso metabolico. Vengono altresì assunti dati sul tipo di lavoro svolto, sulla presenza di turni, sul tipo di ristorazione, su eventuali disagi lavorativi connessi alla patologia e sul tipo di rapporto con il medico del lavoro.


Tabella I Questionario semi-strutturato per la valutazione del rapporto diabete e lavoro

Scuola di Specializzazione Medicina del Lavoro II S.U.N.
Intervista semi-strutturata per la valutazione del rapporto Diabete e Lavoro condotta dal medico di Medicina Generale e/o dal Diabetologo


Cognome ________________________ Nome____________Data di nascita ________

Età_____Luogo di nascita___________________Sesso_______Stato civile__________

Telefono___________Residenza___________________Titolo di studio _____________

Peso__________Altezza______cmBMI________P.A.mmHg______/______Fuma?____

Quante sigarette al dì ?_______Da quanto tempo?_______Ex fumatore____ Se  si,  da

quanto tempo________per quanto tempo______e di quante sigarette_________ Svolge

regolarmente attività fisica?______Se si, di che tipo e da quanto tempo?_____________

Mansione lavorativa attuale_________________Da quanti anni____Mansioni lavorative

precedenti______________________________________________________________

Il suo lavoro attuale prevede turni?___________________Se si, in quale di questi turni?
□ 8-14      □ 6-14 / 14-22       □ 6-14 / 14-22 / 22-6

E' a conoscenza dei rischi per la salute presenti nell'azienda in cui lavora?___________

Se si,quali?_____________________________________________________________

Durante l'attività lavorativa pranza o cena presso mense o ristoranti? _______________

L'azienda dove lavora è fornita di mensa?_____________________________________

Attualmente è affetto da:

      □ Diabete tipo I               □ Diabete tipo II           □ Ridotta tolleranza agli idrati di carbonio

      Da quanti anni è affetto dalla patologia suddetta?___________________

     Terapia farmacologica in atto o praticate:_____________________________________

     Attuale compenso metabolico:

 Scarso
 Buono
 Ottimo

     Glicemia:________________________ HbA1c:____________________

     La sua patologia presenta complicanze? Se si quali:
 Retinopatia  Vasculopatia
 Nefropatia  Lesioni ulcerative del piede, pregresse o in atto
 Neuropatia  Cardiopatia
Attualmente presenta:
 Soprappeso  Disturbi respiratori
 Ipertensione  Altro_________________________________
 Dislipidemia

      L'attuale patologia le procura problemi/disagi nell'attività lavorativa?___________

Se  si quali: _____________________________________________________________________

A causa della sua problematica di salute è stato costretto a cambiare attività o mansione lavorativa? _______

Nell'azienda in cui lavora c'è il Medico Competente?_______

Ha esposto al Medico Competente la sua problematica di salute? ____________
La sua patologia le determina molte assenze sul lavoro? _____      

Infortuni o malattie professionali: ________________________

Risultati
Sono stati intervistati 97 diabetici, di cui 21 F ed 76 M con età media 49,6  7,57 anni; con una anzianità lavorativa media di 22  1,5 anni. Di questi 9 erano affetti da DM 1, 88 da DM 2. Il 56% era esente da complicanze connesse al diabete, il 6% era affetto da macroangiopatia, il 23% da microangiopatia ed il 15% da neuropatia il 15% aveva associate altre patologie
Dall'analisi dei questionari si evince :
· Una parte dei lavoratori diabetici (30%) preferiva non rivelare la propria condizione patologica al medico competente e/o ai colleghi di lavoro. Questo atteggiamento si può spiegare con la diffidenza dei datori di lavoro nei riguardi dei diabetici, per il timore che essi non possano mantenere gli standard lavorativi degli altri dipendenti e che possano frequentemente assentarsi per malattia. Tale tendenza ci viene confermata dai medici competenti, i quali confermano che i diabetici non rivelano spontaneamente la loro malattia se non in seguito a domande specifiche o dopo riscontri laboratoristici di iperglicemia. Tutto questo comporta l'affrontare in maniera non adeguata il problema, con evidenti conseguenze sul controllo metabolico ed in ultima analisi sulla comparsa di complicanze e induce i diabetici ad avere una cattiva socializzazione con i colleghi.
· Vi era uno scarso controllo metabolico (46%), evidenziato sia da valori di glicemia a digiuno > 140 mg/dl sia da valori di HbA1c > 7,5 %, soprattutto per quei lavoratori costretti ad orari irregolari, come i liberi professionisti e i ristoratori, oppure per quei lavoratori che svolgono attività prevalentemente sedentarie, come gli impiegati o gli insegnanti (tabella II).
· 43 diabetici avevano complicanze, di questi:
o 1 aveva cambiato attività lavorativa.
o 3 erano stati adibiti ad una mansione diversa nell'ambito della stessa azienda;
o 39 avevano continuato a svolgere la mansione per la quale erano stati assunti;
· Dei 54 diabetici non complicati nessuno aveva cambiato attività lavorativa.
· Le complicanze erano per lo più associate agli anni di malattia ed alla dose di insulina somministrata anche se si è notato una certa corrispondenza tra alti livelli di HbA1c, e quindi scarso controllo metabolico, e la presenza di complicanze microvascolari e di neuropatia, tuttavia questa associazione, rispetto a chi aveva bassi livelli di HbA1c, non è risultata significativa, probabilmente per l'esiguità del numero del campione da noi reclutato.


Tabella II

Settore lavorativo N° Scarso controllo metabolico
Metalmeccanici 8 24%
Ristoratori 7 57%
Docenti 31 49%
Libero-professionisti  21 63%
Commercianti 9 22%
Impiegati 16 69%
Altri 5 40%


Dai dati raccolti si evince l'importanza di un approccio multidisciplinare e di una conduzione in sinergia della problematica diabete e lavoro che consentirebbe una gestione integrata e coordinata del paziente/lavoratore diabetico. Infatti gli obiettivi di una adeguata assistenza al diabetico possono essere ottenuti, non soltanto con l'applicazione di indirizzi diagnostici e terapeutici fondati su solide basi scientifiche ma anche con un razionale coinvolgimento nel progetto globale di assistenza diabetologica, di tutte le componenti sanitarie a vario titolo interessate. È opportuno ricordare, a tal proposito, la necessità di una articolazione dell'assistenza diabetologica in più livelli, come da tempo previsto dall'illuminata ma purtroppo spesso disattesa o solo parzialmente applicata, legge 115/87 per la cura e la prevenzione del diabete. Per una efficace gestione del lavoratore diabetico non si può prescindere, infatti, da una stretta collaborazione fra il medico del lavoro, il medico di medicina generale ed il servizio di diabetologia di afferenza. È, infatti, al diabetologo curante che il medico del lavoro deve rivolgersi per ottenere tutte le informazioni necessarie per un corretto inquadramento del caso oggetto della valutazione e per una giusta definizione del profilo dell'idoneità lavorativa. Medico di medicina generale e servizio diabetologico concorrono alla definizione del programma terapeutico, alla verifica dell'adesione del paziente alla sua applicazione e alla valutazione della sua efficacia in termini di controllo metabolico. Dal parte sua il medico del lavoro ha il compito, in fase di avviamento al lavoro, di fornire al diabetico informazioni circa l'eventuale influenza delle attività lavorative e dell'ambiente di lavoro sul compenso metabolico e sul suo stato di salute , di svolgere attività di orientamento al lavoro e di effettuare un'efficace opera di educazione in collaborazione con il servizio di diabetologia. Infatti, l'avviamento del diabetico ad una qualsiasi attività lavorativa impone determinate cautele, da adottare caso per caso e che devono tenere conto della gravità della malattia, della concomitanza di complicanze, dell'ambiente in cui il lavoro viene svolto, dell'impegno fisico richiesto, dell'orario e del ritmo delle prestazioni e infine del dispendio energetico impiegato per recarsi da casa al lavoro e viceversa.
Dai questionari è emerso che i diabetici che svolgono un'attività lavorativa con orari irregolari e che non usufruiscono di servizio mensa presentano un più scarso compenso metabolico. Ciò, dunque, conferma l'importanza di effettuare una corretta informazione, affinché il lavoratore diabetico segua una dieta appropriata e con la massima regolarità possibile, ma anche, dove sia realizzabile, di operare affinché siano presenti servizi idonei a soddisfare le esigenze del diabetico; in particolare, assicurare che i servizi mensa abbiano menù specifici per tale patologia.
Si rileva, inoltre, che, come è noto, anche i lavori cosiddetti “sedentari” influenzano negativamente il controllo metabolico. Tra gli intervistati il 78% dei soggetti con diabete tipo 2 che svolgono un'attività lavorativa sedentaria come impiegati, professionisti, insegnanti, commercianti etc. sono in eccesso ponderale e ciò rende più difficile il compenso glicometabolico. Di qui la necessità di indurre il soggetto ad espletare un'attività fisica adatta alla sua condizione ed a perseguire con gradualità l'obiettivo della normalizzazione ponderale. Solo il mantenimento della glicemia a valori quanto più vicini alla norma e del peso nei limiti fisiologici mediante la dieta, e se necessario con l'aiuto della terapia, possono ridurre il pericolo delle complicanze, in presenza delle quali può essere compromessa la continuità dell'attività lavorativa.
Lo scarso controllo metabolico, riscontrato nel 46% dei soggetti intervistati, ed evidenziato sia da valori di glicemia a digiuno > 140 mg/dl sia da valori di HbA1c > 7,5 %, induce a consigliare per i soggetti con diabete tipo 1 una visita specialistica, all'incirca ogni tre mesi, in concomitanza con il controllo della percentuale di HbA1c; mentre per i pazienti con diabete tipo 2 non complicati si può ritenere sufficiente un controllo annuale. La presenza di complicanze impone una periodicità più ravvicinata di controlli. Naturalmente l'atteggiamento del medico del lavoro deve evitare una generica classificazione o suddivisione tra portatori di diabete mellito ID e NID, ma valutare di volta in volta le condizioni di salute di ogni singolo lavoratore.
Gli obiettivi del trattamento (controllo glicemico) sono una glicemia a digiuno di 80-120 mg/dl; una glicemia al momento di coricarsi di 100-140 mg/dl ed una HbA1c <7%. Infatti un buon controllo glicemico permette di realizzare una riduzione del rischio di malattia microvascolare ed una riduzione della progressione della retinopatia del 25% e 21 % rispettivamente (UKPDS).
Un buon controllo glicemico è associato direttamente al miglioramento di numerose misure della qualità di vita. Sono stati dimostrati benefici a breve termine nell'umore, nell'attegiamento, nel senso di benessere e nell'attenzione.
La difficoltà di aderire alla dieta, la complessità di alcuni regimi di trattamento, lo stile di vita in ambito sociale e lavorativo la paura delle iniezioni di insulina e dell'ipoglicemia e l'aumento di peso sono tutti fattori che possono influenzare negativamente la capacità di aderire al trattamento.
Le ragioni solitamente citate per la mancata assunzione includono la dimenticanza, la frequenza delle somministrazioni e gli impegni relativi alle comuni attività quotidiane. Può essere, poi, particolarmente difficile nell'ambiente di lavoro ottenere un buon controllo metabolico proprio per tutte le problematiche connesse all'attività lavorativa (orari di servizio, turni, mense non adeguate, mansione specifica, etc..). Inoltre, l'aderenza del paziente alla dieta ed all'esercizio fisico è spesso subottimale.
Per raggiungere gli obiettivi raccomandati, è richiesto un approccio combinato che includa interventi intensivi sulla nutrizione, sull'esercizio, sul comportamento, di laboratorio e farmacologici (antidiabetici, antipertensivi, ipolipemizzanti). Sono necessari un aiuto attento e consistente, la dettagliata educazione del diabetico ed un'eccellente comunicazione nella vita quotidiana ed in quella lavorativa.
È, quindi, solo con un approccio multidisciplinare alla problematica diabete e lavoro che consenta una corretta organizzazione del modello assistenziale, insieme ad un oculato impiego delle risorse disponibili, che si può ottenere il massimo beneficio per il soggetto diabetico e ridurre il pericolo delle complicanze croniche, in presenza delle quali può essere compromessa la continuità dell'attività lavorativa.

Bibliografia
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Legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili)


Legge 12 marzo 1999, n. 68

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57



Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Art. 1.
(Collocamento dei disabili).


1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresí ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Art. 2.
(Collocamento mirato).


1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).


1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Art. 4.
(Criteri di computo della quota di riserva).


1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

Art. 5.
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi).


1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresí la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresí esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresí le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 6.
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).


1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".

Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 7.
(Modalità delle assunzioni obbligatorie).

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

Art. 8.
(Elenchi e graduatorie).


1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

Art. 9.
(Richieste di avviamento).

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresí disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

Art. 10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti).

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Art. 11.
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Art. 12.
(Cooperative sociali).

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

Art. 13.
(Agevolazioni per le assunzioni).

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

Art. 14.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).


1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

Capo V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15.
(Sanzioni).


1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni).

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Art. 17.
(Obbligo di certificazione).

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

Art. 18.
(Disposizioni transitorie e finali).

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

Art. 19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome).

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 20.
(Regolamento di esecuzione).

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 21.
(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Art. 22.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Art. 23.
(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo sopra riportato è pubblicato solo a scopo informativo e non ne assicuriamo l'esattezza con il testo originale.
Perciò non rispondiamo per differenze, imprecisioni o errori rispetto ai testi ufficiali.



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