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La patente

Argomenti trattati > Leggi e Normative Diabete

Circolare Ministero della Salute 4 maggio 2006
(Linee guida per l'accertamento e la valutazione della capacità alla guida di soggetti affetti da diabete...)

Circolare del Ministero della Salute del 4 maggio 2006


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Il testo sopra riportato è pubblicato solo a scopo informativo e non ne assicuriamo l'esattezza con il testo originale.
Perciò non rispondiamo per differenze, imprecisioni o errori rispetto ai testi ufficiali.



Decreto Ministero della Salute 1 novembre 2005
(Linee Guida per il Rilascio da parte dei Medici di Medicina Generale del Certificato di idoneità alla Guida dei Ciclomotori - Legge n. 168 - 17 agosto 2005)

Linee Guida per il Rilascio da parte dei Medici di Medicina Generale del Certificato di idoneità alla Guida dei Ciclomotori
(Legge N. 168 del 17 Agosto 2005)
Ministero della Salute, 1 Novembre 2005

Le presenti linee guida sono state elaborate dal Gruppo Tecnico istituito presso il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, con Decreto Dirigenziale del 18.10.2005.
Il decreto legge 30 giugno 2005, n.115 convertito in legge il 17 agosto 2005 n. 168 ha previsto l’obbligo del conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori anche per i maggiorenni non titolari di patente di guida.
Nella fase di prima applicazione è stato previsto un periodo, fino al 1° gennaio 2008, di deroga dall’obbligo di produzione della certificazione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici prescritti per il rilascio della patente A, compresa quella speciale, da parte dei medici pubblici individuati dal comma 2, art 119 del Codice della Strada su prescritto modello in bollo.
Per tale periodo di deroga, riguardante veicoli di massa e velocità limitata, a garanzia di una generale tutela della pubblica incolumità e sicurezza dei cittadini, è prevista l’acquisizione da parte dei competenti uffici della Motorizzazione Civile di una certificazione sanitaria, che attesti l’assenza di condizioni psicofisiche tali da risultare di per sé, in maniera assoluta, ostative all’utilizzo del ciclomotore.
Il sanitario che svolge funzioni di medico di medicina generale del SSN, in ragione della diretta personale conoscenza delle condizioni anamnestiche e cliniche dei propri assistiti, è stato individuato quale sanitario idoneo a poter certificare l’assenza di condizioni ostative in via di principio all’uso del ciclomotore.
Al fine di facilitare l’attività di certificazione da parte dei medici di medicina generale, sono state elaborate le seguenti linee guida.
Il medico di medicina generale, nel rilasciare la certificazione dovrà tener conto delle seguenti condizioni:
1. Limitare il rilascio dei certificati ai propri assistiti in ragione dei presupposti della conoscenza diretta delle condizioni anamnestiche e cliniche dei richiedenti
2. Constatare l’assenza di condizioni morbose che escludono in via assoluta la possibilità di rilascio di certificato di idoneità alla guida secondo le previsioni del Codice della Strada.
Pertanto, al fine di poter certificare l’assenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, sulla base della sola visita medica e delle informazioni anamnestiche raccolte,il medico di medicina generale dovrà poter escludere la presenza delle seguenti condizioni:
· presenza di deficit visivi ed uditivi, tali da risultare incompatibili con una guida sicura, comportando grave ipovisione o grave ipoacusia non correggibile
· presenza di affezioni cardiovascolari che, in relazione ai rischi e pericoli addizionali connessi alla guida di ciclomotori, risultino per la loro gravità incompatibili con la guida in sicurezza di tali mezzi
presenza di complicazioni diabetiche oculari, nervose o cardiovascolari, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione
· presenza di gravi malattie endocrine di entità tale da compromettere la sicurezza della guida

· presenza di postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico , di malattie del sistema nervoso centrale e periferico quali: encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare e/o a disturbi miotonici, se in stato avanzato e con funzione degli arti compromessa in maniera tale da pregiudicare la sicurezza della guida impedendo l’uso dei comandi del mezzo
· presenza di epilessia che abbia dato luogo a crisi comiziali nell’ultimo biennio
· presenza di malattie psichiche con turbe psichiche in atto, ritardo mentale grave, psicosi o turbe della personalità quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida.
· sussistenza di stati attuali di dipendenza da alcol, stupefacenti o sostanze psicotrope o da altre sostanze capaci di compromettere l’idoneità alla guida
· presenza di gravi malattie del sangue, di gravità tale da risultare incompatibili con la guida in sicurezza
· presenza di insufficienza renale grave non positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto.
Qualora, a seguito di visita medica e dei dati anamnestici raccolti, venga riscontrata la presenza delle sopra richiamate condizioni non potrà essere espresso un giudizio positivo di idoneità alla guida, rientrando le stesse tra le condizioni invalidanti di esclusione previste dal Codice della Strada, (ex Appendice II art 320 del Regolamento attuativo D.P.R. n. 495/92).
Nel certificato dovrà essere riportato l’eventuale valutazione di non idoneità, sotto il profilo del pregiudizio per la sicurezza nella guida dei ciclomotori, al fine di consentire, nell’ambito delle condizioni generali di garanzia previste dal Codice della Strada, la possibilità di ricorso alla Commissione Medica Provinciale per la revisione del giudizio.

Al solo fine pratico per il medico, quale utile supporto facoltativo per facilitare il rilascio del certificato, è stato predisposto il seguente modello di scheda anamnestica, la cui compilazione e tenuta è da ritenere facoltativa, (allegato 1).
In via puramente indicativa e con le medesime finalità sopra specificate, viene proposto l’allegato schema di certificazione quale utile modello di riferimento (allegato 2) .
Documento in formato pdf con gli allegati 1 e 2

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Delibera Regione Veneto 1 giugno 2001-Testo e originale
(Applicazione dell'art. 32 comma 1 lettera a) della L. 472/99 e dell'art. 3 della L. 85/01 in materia di accertamento...)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2001, prot. n. 8278/50.03
Regione Veneto
Giunta Regionale
Applicazione dell'art. 32 comma 1 lettera a) della L. 472/99 e dell'art. 3 della L. 85/01 in materia di accertamento sanitario relativo al rilascio della patente di guida ai soggetti affetti da diabete.

In relazione alla necessità di garantire una uniforme applicazione della normativa indicata in oggetto, si ritiene opportuno fornire una serie di indicazioni intese ad evitare disparità di trattamento tra cittadini ed interpretazioni difformi tra le diverse aziende sanitarie .
L'articolo 32 della legge n. 472/99 ha modificato, per i soggetti affetti da diabete, l'articolo 119 del decreto legislativo n.285/92 (Nuovo Codice della Strada), prevedendo che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti di tali soggetti per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie sia effettuato da medici specialisti dell'Unità Sanitaria Locale e non più da tutti i medici elencati nell'articolo 119, comma 2, del citato decreto legislativo del 1992.
La normativa introdotta con l'articolo 32 della legge n.472/99 è apparsa subito di difficile attuazione, tanto che il Ministero della Sanità con nota del 10/2/2000 ha precisato che i "medici specialisti devono essere individuati nei medici delle Unità Sanitarie Locali. di cui all'articolo 119 del codice della strada" e quindi tra i medici cui sono attribuite funzioni in materia medico - legale.
Il Parlamento, intervenendo in materia con la legge n. 85/01, ha modificato l'articolo 119 del decreto legislativo n.285/92 ed ha precisato all'articolo 3 che i medici specialisti dell'Unità Sanitaria Locale indicati all'articolo 32 della legge n. 472/99 devono essere individuati "nell'area della diabetologia e delle malattie del ricambio".
Attualmente, pertanto, possono rilasciare certificati di idoneità alla guida a favore dei soggetti diabetici soltanto i medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio.
Non si deve però dimenticare che, oltre al diabete, questi cittadini possono talora essere portatori anche di altre patologie come ad esempio le affezioni cardiovascolari, le complicazioni oculari o nervose.
"Pertanto nel caso in cui il diabetico sia affetto anche da altre patologie, come quelle elencate all'appendice 2 dell'articolo 320 del d.p.r. n. 495/92, punti A. C. D. E. F .G. H., si ritiene che la valutazione di idoneità alla guida debba restare di esclusiva competenza delle Commissioni Mediche locali per le patenti.
A tale interpretazione si è giunti in quanto né l'articolo 32 della legge n.472/99 né l'articolo 3 della L. 85/2001 hanno modificato l'articolo 320 del decreto legislativo n.285 del 30.4.1992 che disciplina le ipotesi in cui il diabetico è colpito da complicanze quali quelle oculari, nervose o cardiovascolari.
Tale interpretazione d'altro canto avvalora una logica di accertamento medico che tiene in debita considerazione lo stato psicofisico generale della persona, ed è stata condivisa, in varie sedi istituzionali, dai rappresentanti dei Ministeri cui la presente nota è inviata per conoscenza.
Alla luce di quanto sopra riportato, si invitano le SS.LL. ad attivarsi in modo da assicurare una applicazione uniforme della normativa citata.
Si auspica infine che l'attuazione dell'articolo 103 del decreto legislativo n.112 del 31/3/93, contenente interventi sullo snellimento degli atti amministrativi - di cui si discuterà nell'ambito della Conferenza Stato Regioni - contribuisca ulteriormente a semplificare l'attività di accertamento medico all'idoneità alla guida.

La Dirigente Regionale
dr.ssa Giancarla Niero

Documento originale:
pagina 1
pagina 2
pagina 3

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Legge n. 85 - 22 marzo 2001

LEGGE 22 marzo 2001, n.85
Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada.
(GU n. 76 del 31-3-2001)

testo in vigore dal: 15-4-2001
Art. 3.
(Modifica all'articolo 119 del nuovo codice della strada)
1. Al comma 2-bis dell'articolo 119 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole:
"medici specialisti" sono inserite le seguenti: "nell'area della diabetologia e malattie del ricambio".

Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo vigente dell'art. 119, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294, S.O.), come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 119. (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).
(Omissis).
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma o la revisione della patente di guida."
(Omissis).


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Circolare Ministero della Sanità 24 gennaio 2001

Circolare del Ministero della Sanità sull'applicazione della L. 7/12/99 N.472
MINISTERO DELLA SANITÀ
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE - UFFICIO VII
Via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma
TELEFONO 06/5994421
TELEFAX 06/59944987

Roma, 24 gennaio 2001
L'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999 n°472 ha apportato modifiche alle procedure per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità delle patenti di guida nei confronti dei soggetti affetti da diabete.
In dettaglio, dopo il comma 2 dell'articolo 119 del D. L.vo 30 aprile 1992 n°285 è stato aggiunto il comma 2 bis con il quale si prevede che "l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie" venga "effettuato dai medici specialistici dell'unità sanitaria locale, che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida".
È pertanto necessario che l'accertamento venga effettuato dai medici specialistici che prestano servizio presso "l'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale".
In considerazione dell'espressione clinica della malattia diabetica e della possibile esistenza di manifestazioni d'organo rilevanti al fine dell'accertamento e non facilmente obbiettivabili, al fine di facilitare la formazione del giudizio e l'indicazione della scadenza alla quale effettuare il successivo controllo medico, su conforme parere del Consiglio Superiore di Sanità, il richiedente si presenterà alla visita con una attestazione rilasciata dal proprio medico di base o dal centro diabetologico pubblico o privato che lo ha in cura. Tale attestazione conterrà notizie sullo stato di compenso metabolico, sulla terapia praticata e sulle eventuali complicanze d'organo presenti nonché l'indicazione se il paziente è sottoposto a regolari controlli medici.
Ove gli specialisti che effettuano l'accertamento dovessero indicare una scadenza, entro la quale effettuare il successivo controllo, anticipata rispetto a quella ordinaria appare opportuno che nelle annotazioni della comunicazione cui al modello IV 4 venga segnalato che l'accertamento è stato effettuato a norma dell'articolo 32 della Legge 7 dicembre 1999 n°472.
                                             IL DIRIGENTE GENERALE
                                              Dott. Fabrizio Oleari

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Circolare Ministero dei Trasporti 7 febbraio 2000

Ministero dei Trasporti
e della Navigazione
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI

U. di G. Motorizzazione e sicurezza
del trasporto terrestre
Unità Operativa
MOT. 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
ROMA, 07.02.2000

 
Prot n. 317/4632 GEN
Circolare
U.d.G. n. A5
AL MINISTERO DELLA
SANITÀ
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
V. DELLA 5. NEVADA, 60
00144 ROMA
AL MINISTERO DELLA
DIFESA
DIREZIONE GENERALE
SANITÀ MILITARE
VIA S. STEFANO ROTONDO, 4
00184 ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE SANITÀ
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DI SANITÀ
VIA CIMAZZA, 30
00184 ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE SANITARIA
PROTEZIONE CIVILE
PIAZZA DEL VIMINALE, 1
00184 ROMA

AL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISPETTORATO MEDICO
CENTRALE DEL LAVORO
VIA NAZIONALE, 46
00184 ROMA

ALLA DIREZIONE SANITÀ
AMBIENTE E ISPETTORATO
FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
VIA PIGAFETTA
00154 ROMA

AGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA SANITÀ
LORO SEDI

ALLE COMMISSIONI MEDICHE
LOCALI
LORO SEDI

AL SERVIZIO INFORMATICO
M.C.T.C - INF. 2
SEDE

ALL'U.C.O.
SEDE

AI COORDINATORI
LORO SEDI

AGLI UFFICI PROVINCIALI
M.C.T.C.
LORO SEDI

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
PALERMO

PROVINCIA AUTONOMA
Dl TRENTO
SERVIZIO COMUNIC. E TRASP.
VIA LUNGO ADIGE S. NICOLò, 14
38100 TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
RIPART. TRAFFICO E TRASP.
VIA MASO DELLA PIEVE 60/A
BOLZANO


OGGETTO: Articolo 32, legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), recante: > modifiche 285="" n.="" 1992,="" aprile="" 30="" legislativo="" decreto="" del="" 126="" e="" 119="" articoli="" agli="" <.




Nella G.U. del 16 dicembre 1999 - Supplemento ordinario n. 220/L è stata pubblicata la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante >interventi trasporti="" dei="" settore="" nel="" <.

La predetta legge, all'articolo 32, apporta modifiche agli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida.

In particolare, il testo novellato dell'articolo 119, D. L.vo 285/92, dispone, al comma 2 bis, che l'accertamento dell'idoneità. psicofisica alla guida dei soggetti affetti da diabete in relazione alle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie è effettuato dai medici specialisti dell'Unità Sanitaria Locale. Il Ministero della Sanità provvederà, nell'ambito della propria competenza, all'individuazione delle relative qualifiche professionali.

Si rammenta che le comunicazioni di cui all'art. 331 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (da effettuarsi con il modello IV 4 di cui al precedente art. 331) per la conferma di validità della patente di guida dovranno essere trasmesse all'U.C.O. secondo le modalità prescritte dalla Circolare D.G. M.C.T.C. - D.C. IV - Div. 47 - prot. n. 13 5664/60D3 del 18 luglio 1995.

La norma attribuisce altresì ai predetti organi medici monocratici la competenza (sinora riservata - a norma dell'art. 319, comma 4, D.P.R. 495/92 - alle Commissioni mediche locali) ad indicare l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

La disposizione di cui trattasi, quindi, individua una nuova categoria di organo medico monocratico, oltre quelle già indicate nel comma 2 dell'art. 119 cit. avente competenza esclusiva (ma limitata al rilascio o alla conferma delle patenti di categoria A, B, BE) all'accertamento dei requisiti psicofisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete, anche se in trattamento insulinico, dato che la norma non opera distinzioni.

In applicazione dell'art. 119, comma 4, lettera d del D. L.vo 285/92, qualora il medico accertatore ritenga che il soggetto esaminato sia inidoneo alla guida, in modo temporaneo o definitivo, il giudizio finale dovrà essere demandato alla Commissione medica locale.

Quest'ultima, a norma dell'art. 119, comma 4, lett. d bis del citato D. L.vo 285/92 e dell'art. 319, comma 4 del Regolamento di esecuzione, è altresì competente all'accertamento dei requisiti psicofisici alla guida nei confronti dei soggetti affetti da diabete, per la patente delle categorie C, D, CE e DE

In tal caso la Commissione medica locale è integrata da un medico specialista diabetologo, da considerarsi a tutti gli effetti quale membro della Commissione medesima.

In via interpretativa, deve ritenersi che tale ultima previsione relativa all'integrazione della C.M.L. con il medico specialista diabetologo, sia da estendere alla composizione del collegio medico dell'Unità sanitaria delle FS. che esprime parere nel corso dei procedimenti decisori dei ricorsi gerarchici previsti dall'art. 119, commi 5 e 6, D. L.vo 285/92.

Pertanto, anche la suddetta Unità sanitaria delle F.S. che esprime il giudizio sull'idoneità psicofisica alla guida dei ricorrenti dovrà essere integrata dalla predetta figura professionale.

Infine, la norma contenuta nel nuovo comma 4 bis dell'art. 126, D. l.vo 285/92 prevede che, per i soggetti affetti da diabete in trattamento con insulina, l'accertamento dell'idoneità psicofisica per le patenti di categoria C, D, CE, DE è effettuato ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati nel certificato medico.

Pertanto, nelle fattispecie di cui trattasi, il termine massimo di validità della patente è limitato ad un anno.

Avverso il giudizio del medico specialista, di cui all'art. 119, comma 2 bis, D. L.vo 285/92, che stabilisce un termine più breve di quello ordinario per l'effettuazione del successivo controllo medico di idoneità, deve ritenersi ammissibile ricorso al Ministro dei Trasporti e della Navigazione a norma dell'art. 119, comma 5, D. L.vo 285/92.

Pertanto, nel certificato contenente il giudizio di cui trattasi dovranno essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, a norma dell'art. 3, comma 4, L. 241/90.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Anna Maria Longo)


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Perciò non rispondiamo per differenze, imprecisioni o errori rispetto ai testi ufficiali.

Legge N. 472 - 7 dicembre 1999

"Legge N. 472 del 7 Dicembre 1999: Interventi nel settore dei trasporti"
(Gazzetta Ufficiale N.294 del 16 Dicembre 1999, Suppl. Ord. N.220)


. . . omissis . . .

Art. 32.
(Modifiche agli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida";
b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità".


. . . omissis . . .

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Nuovo codice della strada (1).


. . . omissis . . .


Art. 119
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. [La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia] (8).
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a: dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b. di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c. di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d. di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida.


. . . omissis . . .


Art. 126
Durata e conferma della validità della patente di guida.


. . . omissis . . .


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Perciò non rispondiamo per differenze, imprecisioni o errori rispetto ai testi ufficiali.





tratto da www.diabetelibero.net

Circolare Ministero dei Trasporti n. 4 - 22 gennaio 1999
(Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psico-fisici richiesti...)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE IV
DIVISIONE 46
PROT.N.9672/4632GEN
ROMA, 22.1.99

AL MINISTERO DELLA SANITÀ
DIREZIONE GENERALE IGIENE PUBBLICA
V. DELLA S.NEVADA, 60
00144 ROMA

CIRCOLARE D.G. N.4
D.C. IV N. A3
AL MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE SANITÀ MILITARE
V. S.STEFANO ROTONDO, 4
00184 ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE SANITÀ
SERVIZIO AFFARI GENERALI DI SANITÀ
VIA CIMAZZA, 30
00184 ROMA

OGGETTO: Decreto Ministeriale 16 ottobre 1998 (G.U. 30/11/98 Serie Generale 280) recante: “Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psico-fisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore”.
AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE SANITARIA PROTEZIONE CIVILE
PIAZZA DEL VIMINALE, 1
00184 ROMA

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISPETTORATO MEDICO CENTRALE DEL LAVORO
VIA NAZIONALE, 46
0014 ROMA

   Sulla G.U. del 30/11/1998 Serie Generale n.280 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 ottobre 1998 recante “Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psico-fisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore”. (all.1).

   Detto decreto ribadisce l'osservanza della direttiva 91/439/CEE, allegato III, punti 10 e 10.1 in materia di requisiti psico-fisici richiesti per i candidati o conducenti affetti da patologia diabetica; tali punti sono del resto riportati nel testo del decreto.

   Pertanto ai fini di una corretta ed uniforme applicazione del decreto ministeriale in esame, e quindi della disciplina comunitaria, si precisa che la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 1, che recita:

   “La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare”.

   si applica esclusivamente alle patenti di guida del “gruppo 2”, ossia alle categorie c.d. superiori (C, C1, d, D1, E).

   Con la presente si coglie pure l'occasione per ribadire, come già diramato dalla scrivente con nota prot. 9289/4630 del 14/11/1995 (all.2), che nel caso di rilascio di patenti o conferma di validità delle stesse per periodi inferiori a quelli previsti dall'art. 126 del codice della strada (in relazione alle diverse categorie o all'età del conducente) la competenza è delle Commissioni Mediche Locali.

   Detto decreto ribadisce l'osservanza della direttiva 91/439/CEE, allegato III, punti 10 e 10.1 in materia di requisiti psico-fisici richiesti per i candidati o conducenti affetti da patologia diabetica; tali punti sono del resto riportati nel testo del decreto.
   Pertanto ai fini di una corretta ed uniforme applicazione del decreto ministeriale in esame, e quindi della disciplina comunitaria, si precisa che la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 1, che recita:
   “La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare”.
   si applica esclusivamente alle patenti di guida del “gruppo 2”, ossia alle categorie c.d. superiori (C, C1, d, D1, E).
   Con la presente si coglie pure l'occasione per ribadire, come già diramato dalla scrivente con nota prot. 9289/4630 del 14/11/1995 (all.2), che nel caso di rilascio di patenti o conferma di validità delle stesse per periodi inferiori a quelli previsti dall'art. 126 del codice della strada (in relazione alle diverse categorie o all'età del conducente) la competenza è delle Commissioni Mediche Locali.

IL DIRETTORE GENERALE


Il testo sopra riportato è pubblicato solo a scopo informativo e non ne assicuriamo l'esattezza con il testo originale.
Perciò non rispondiamo per differenze, imprecisioni o errori rispetto ai testi ufficiali.



Decreto Ministero dei Trasporti - 16 Ottobre 1998

Decreto Ministero dei Trasporti 16 ottobre 1998

In Gazzetta il testo del decreto ministeriale che modifica il regolamento
Patente ai diabetici, ritoccate le norme
(Dm Trasporti 16.10.1998)
Chi è affetto da diabete mellito può conseguire la patente di guida, dietro parere medico, solo se non ha bisogno di trattamento con insulina. In quest'ultimo caso la patente non potrà essere né rilasciata né rinnovata, salvo casi straordinari. E' quanto stabilisce la modifica al regolamento del codice della strada approvata con decreto del ministero dei Trasporti del 16 ottobre. Nel vecchio testo si faceva distinzione tra patenti A e B e patenti C, D ed E. Per il primo gruppo era vietata la patente solo in caso di complicanze oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata. Per il secondo gruppo la patente era comunque vietata nei casi di diabete insulino-dipendente. La nuova norma elimina questa distinzione tra i due gruppi di patente, estendendo di fatto i vincoli previsti per i diabetici. (1 dicembre 1998)
Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la direttiva 91 /439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida che ha stabilito nell'allegato III: "Norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore";
Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994 di recepimento della direttiva 91/439/CEE e 28 giugno 1996 di specificazione delle norme dell'ordinamento interno circa i "Requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore";
Visti l'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e l'art. 320 - appendice II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 [1];
Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [2];
Vista la nota n. 400.7/L.D. I.6/D.M.88/94/1939 del 18 dicembre 1997 diramata dal Ministero della sanità, concernente "Rilascio e rinnovo delle patenti di guida. Soggetti affetti da diabete", che trasmette agli organi interessati il documento: "Linee guida per l'applicazione della normativa inerente il rilascio ed il rinnovo della patente di guida a candidati o conducenti colpiti da diabete" approvato dal C.S.S. nella seduta del 30 settembre 1997;
Considerato opportuno, conseguentemente, modificare il sopracitato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 giugno 1996, confermando per i candidati al rilascio della patente di guida o conducenti colpiti da diabete, il recepimento della normativa di cui ai punti 10 e 10.1 dell'allegato III della direttiva 91 /439/CEE;
Decreta:


Articolo 1
A parziale modifica del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 giugno 1996, il punto B "Diabete" dell'appendice II, art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495 [3], e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dei punti 10 e 10.1 dell'allegato III della direttiva 91 /439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, è sostituito dal seguente:
"La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare".

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note:
[1] L'art. 119 del codice della strada indica i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida. L'art. 320 del regolamento del codice della strada elenca le malattie invalidanti.
[2] L'articolo 229 del codice della strada indica il procedimento per l'attuazione delle direttive comunitarie.
[3] Questo è il testo dell'appendice II sostituita dall'articolo "La patente di guida non deve essere rilasciata, né confermata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della guida. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente di guida può essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.
Fonte: http://www.cittadinolex.kataweb.it e www.diabetelibero.net

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Perciò non rispondiamo per differenze, imprecisioni o errori rispetto ai testi ufficiali.


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